Domande frequenti
Spesso ci troviamo a dover dare una risposta alle nostre domande nel più breve tempo possibile ed ecco che in questa sezione del sito abbiamo cercato di dare risposta anche quando non possiamo essere reperibili:
D: Devo fare una successione cosa devo
portavi?
R: La documentazione da portare è molta e per comodità ne abbiamo
fatto un comodo vademecum scaricabile nel seguente link,
successione.
D: Devo portare i "fogli" per la compilazione
del Modello Unico, ma cosa devo portarvi?
R: Come tutti gli anni la documentazione necessaria per una corretta
compilazione del Mod.Unico la potete trovare in un pratico vademecum
al seguente link,
DOC_UNICO.
D: Chi mi dice che la mia dichiarazione è
stata presentata?
R: La prova dell’avvenuta presentazione di Unico può essere fornita dal
contribuente con la ricevuta che
attesta la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, se
ad
inviare on line la dichiarazione è un intermediario abilitato. Per i
modelli consegnati in banca o in posta l’avvenuta
presentazione della dichiarazione può essere documentata con
la ricevuta rilasciata dagli uffici. L’impegno a trasmettere impone,
quindi, all’intermediario abilitato di
verificare se per tutte le dichiarazioni inviate siano state emesse
le ricevute telematiche.
D: Ho sbagliato lo scontrino fiscale ma non
l'ho ancora consegnato, che faccio?
R: Lo
scontrino erroneamente emesso, ma non ancora rilasciato al cliente, può essere
sostituito con uno corretto, quello errato, una volta annullato, deve essere
allegato allo scontrino di chiusura giornaliero e decurtato dall'importo del
totale giornaliero, prima della registrazione nel registro dei corrispettivi.
D:
Ho sbagliato lo scontrino fiscale ma l'ho già
consegnato, che faccio?
R: Se lo scontrino errato è già stato consegnato al cliente, non
può essere annullato, ma si può tenere conto dell'errore mediante
annotazione sul registro dei corrispettivi o sul registro di prima nota,
sempre
che esistano dei comprovati motivi.
D: Ho sbagliato a digitare lo scontrino
fiscale ma non l'ho ancora chiuso, che faccio?
R:
Se
l'errore è compiuto in fase di battitura, l'esercente può
rimediarvi ridigitando lo stesso importo con segno negativo, a rettifica
dell'importo errato
D: Che cos'è il preavviso telematico?
R:
E' una Comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia all'intermediario
che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione di un proprio cliente, nel
caso in cui dalla liquidazione
della stessa emerga un'anomalia, un errore o un omesso
versamento. Il preavviso viene
inviato per posta elettronica e l'intermediario ha la possibilità di
prendere visione dell'irregolarità segnalata e di valutare se la
stessa sia fondata o meno. Nel caso in cui ritenga che
l'irregolarità esista potrà consigliare al contribuente di versare
quanto dovuto, usufruendo del beneficio della riduzione dei due
terzi della sanzione
ed eventualmente della possibilità di rateizzarla.
Nel caso in cui l'intermediario ritenga, invece, che l'irregolarità segnalata
sia infondata o solo formale, potrà fornire i chiarimenti del caso ed evitare,
così, che il suo cliente riceva una comunicazione
di irregolarità.
Trascorsi 60 giorni dall’invio
del preavviso telematico senza che l'intermediario si sia attivato
sarà inviata, con raccomandata, la comunicazione di irregolarità al
contribuente e da quel momento decorreranno i trenta giorni previsti
dalla legge per la definizione agevolata delle irregolarità
riscontrate
D: Come
sono calcolati gli acconti delle Imposte?
R:
Entro il 30.11.20XX i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs
(per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la
gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento è effettuato con
Mod. F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione
tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi
facenti capo allo stesso contribuente. L’acconto è fissato nella misura del 99% ai fini Irpef e del 100%
ai fini Ires; l’acconto Irap per società di capitali ed enti è pari al
100%.
ACCONTO IRPEF |
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Fino a € 51,00 |
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Non è dovuto alcun acconto. |
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Da € 52,00 a € 260,00 |
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Da € 261,00 |
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1° acconto |
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2°acconto |
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ACCONTO IRES |
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Fino a € 20,00 |
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Da € 21,00 a € 257,00 |
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Da € 258,00 |
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1° acconto |
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2°acconto |
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ACCONTO IRAP |
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Persone fisiche |
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
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Metodo previsionale |
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Nota1 |
La 1ª rata di acconto dell’Irpef può essere versata entro il 16.07.20XX con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre. |
D: Come??? Anche l'acconto IVA c'è da Pagare ??
R: Aimè è proprio così e questi sono i termini per farlo:
L'ACCONTO IVA DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 27 DICEMBRE DI OGNI ANNO E VIENE CALCOLATO IN BASE A TRE METODI:
1. METODO STORICO: NELLA MISURA DELL' 88% IN BASE ALL'IVA PAGATA NELL'ULTIMO TRIMESTRE OPPURE NELL'ULTIMO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE A SECONDA SE SI TRATTA DI CONTRIBUENTI TRIMESTRALI O MENSILI.
2. METODO PREVISIONALE: NELLA MISURA DELL' 88% DELLA BASE IMPONIBILE DETERMINATA DALL'IVA CHE SI PREVEDE SI PAGHERA' NELL'ULTIMO TRIMESTRE O NELL'ULTIMO MESE DELL'ANNO IN CORSO.
3. METODO ALTERNATIVO AL 20 DICEMBRE: NELLA MISURA DELL' 100% DELLA BASE IMPONIBILE DETERMINATA DALL'IVA RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA AL 20 DICEMBRE, (Dal 01/10 al 20/12 per i contribuenti trimestrali o dal 01/12 al 20/12 per i contribuenti mensili). RIF.NORMATIVI : ART.6 L.405/90 - ART.15 C.1 DL. 15/93.
D: Ho tanti insoluti e perdite su crediti come
devo fare per portarle in deduzione?
R: Le Società
si trovano,
in
sede di redazione del bilancio d’esercizio, a dover valutare l’importo dei
crediti verso clienti che, deve avvenire in
base al presumibile valore di realizzo degli stessi, è
in
tale sede si è soliti stralciare anche i
crediti ritenuti non più esigibili.
Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L’impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito ecc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.
Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero).
La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari.
Lo stralcio del credito, totale o parziale, può dunque avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.
OGGETTO:
Dichiarazione di remissione del debito.
Il
sottoscritto .….., in qualità di .….. della Ditta .….. con sede in .…..
alla Via .…..
P
R E M E S S O
-
che è creditrice nei confronti della Ditta in indirizzo dell'importo
complessivo di Lit. ..….. (.…..)
per merce regolarmente fornita come da fatture nn. …… del …….
C
O N S I D E R A T O
-
l’assoluta convenienza ed inevitabilità per la scrivente alla procedura in
parola stante la notoria difficoltà per la Vs. impresa/società ad adempiere
alla normale obbligazione, pecuniaria;
-
la defatigante e costosa, per i tempi, ad essa propri, di un’azione legale,
V
I S T O
l’art.
1236 e segg. del Codice Civile,
D
I C H I A R A
**
irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art. 1236 C.C. di
rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di Lit.
………. Questa dichiarazione
esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente
non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.
D: Ho un reddito alto e vorrei dividerlo posso
fare una Impresa Familiare?
R: Ai
sensi dell’art. 5, comma 4, TUIR il reddito prodotto da un’impresa
familiare può essere ripartito, per un importo complessivamente non
superiore al 49%, tra ciascun collaboratore “che abbia prestato in
modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro
nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione
agli utili”.
Possono assumere qualifica di Collaboratori i seguenti soggetti
– coniuge;
– parenti entro il terzo grado (figlio, nipote, fratello, sorella, zio, nonno, ecc.);
– affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, genitore e nonno, fratello e sorella; i coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato, ecc.).
L’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori è ammessa a condizione che:
a) i familiari partecipanti all’impresa familiare risultino da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta;
b) nella dichiarazione dei redditi del titolare siano indicate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari;
c) ciascun familiare attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Decorrenza degli effetti fiscali.
Come specificato dal Ministero delle Finanze gli effetti fiscali, con attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono con decorrenza differenziata a seconda che si tratti:
1. di un’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare;
2. di un’impresa già esistente, in relazione alla quale venga successivamente enunciata la
conduzione sotto forma di impresa familiare;
3. dell’ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore.
Nuova impresa avviata sotto forma di impresa familiare
Nel caso in cui si tratti di impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta
, a condizione che l’atto dienunciazione dell’impresa familiare venga sottoposto a registrazione nel termine di 20 giorni.
Impresa già esistente
Nel caso in cui si tratti di impresa già esistente e successivamente sia enunciata l’impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo
alla data dell’atto. Di conseguenza per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito d’impresa già dal 2006 (Mod. UNICO 2007), è necessario provvedere alla stipulazione del predetto atto entro il 31.12.20xx.Ingresso di un nuovo collaboratore
Anche all’ipotesi di ingresso di nuovi collaboratori in un'impresa familiare già esistente è collegato l'effetto fiscale differito. In altre parole, quindi, la quota del reddito d’impresa spettante ai nuovi collaboratori potrà essere loro attribuita a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello di modifica dell’atto.D: Ho ricevuto un bollettino postale in cui si richiede l'iscrizione al portale multiservizi riservato alle ditte iscritte a camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA):
R: Ad alcune imprese sono stati recapitati dei bollettini postali da parte della ditta Kuadra srl – via G.verdi, 30 – Acerra (NA) che indicano la seguente dicitura: “l’iscrizione è obbligatoria per le ditte iscritte a Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato qualora si desideri usufruire dei servizi offerti, totalmente detraibili ai fini IVA. L’accettazione della nostra proposta e l’utilizzo del nostro portale multi servizi ha finalità esclusivamente commerciale e non surroga, né in alcun modo sostituisce gli adempimenti imposti dallo Stato italiano e/o dalla Pubblica Amministrazione in tema di iscrizione al Registro delle Imprese (CdC e quant’altro) ed in tema di esenzione di diritti dovuti per legge.”
L’impostazione della dicitura evidentemente può indurre, come ha indotto, in errore le imprese destinatarie del bollettino. A tal proposito le Camere di Commercio comunicano la propria estraneità a questo tipo di comunicazioni: da parte dell’ente non è stato inviato alcun bollettino postale relativo a proposte di portali multiservizi, e, in riferimento a tale iniziativa è stata avvisata l’autorità giudiziaria.